Affidamento e adozione
Quando il minore è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato a un’altra famiglia, preferibilmente con altri figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione. Scopo dell’Istituto è quello di salvaguardare l’interesse del minore in caso di temporanee difficoltà familiari. L’affidamento può essere disposto anche su iniziativa degli operatori del consultorio del luogo in cui si trova il minore in difficoltà, previo consenso da parte di chi esercita la potestà. L’affidamento viene reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare. Se il consenso viene negato o nei casi di particolare urgenza, l’affidamento viene disposto dal Tribunale per i minorenni. L’affidamento è temporaneo e dura fino a quando vengono meno le difficoltà della famiglia di origine o tra il minore e l’affidatario sorgono problemi di convivenza non risolvibili. Tutti coloro (famiglie o singole persone) che intendono aiutare i bambini che vivono dei momenti di difficoltà e intendono proporsi come affidatari possono rivolgersi agli operatori.