Stalking
“Stalking” è una parola inglese, entrata a far parte del nostro vocabolario recentemente, con la quale si indicano tutti quei comportamenti messi in atto da un soggetto, al fine di molestare la sua vittima.
Spesso questo termine viene tradotto come molestie assillanti o atti persecutori.
L’art. 612-bis c.p. rubricato “Atti persecutori” punisce: “[…] con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.